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L’Assistenza sanitaria Mondial Assistance, la cui Card viene offerta gratuitamente a tutti i partecipanti
ai nostri viaggi in allegato alla Tessera Associativa del CTA, da diritto a:
- una centrale operativa medica 24 ore su 24 ( Linea verde 800/52 66 25; Tel. 02/ 26 609 618)
- altre prestazioni che sono riportate nella Card
- Massimale previsto per l’assistenza sanitaria in Italia € 258,23 e € 1.549,38 all’estero.
Nel caso di organizzazione tecnica di altri Tour Operator si avrà una ulteriore copertura assicurativa.
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO/SOGGIORNO
All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa per la copertura delle spese derivanti
dalle penali applicate per l’eventuale annullamento al viaggio/soggiorno.
POLIZZA GLOBY GIALLO – 4,9 % SULLA QUOTA TOTALE
Consigliamo vivamente di richiedere all’atto dell’iscrizione ad un viaggio o soggiorno la
copertura assicurativa contro le spese di annullamento viaggio. Il CTA ha stipulato un contratto con Mondial
Assistance e ritiene di proporre con Globy Giallo un prodotto assicurativo molto conveniente e valido.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SPESE ANNULLAMENTO
PER SOGGIORNI CON QUOTE NON SUPERIORI A € 900,00
Il CTA, ha stipulato con Mondial Assistance , uno speciale accordo che permette di assicurare contro le
spese di annullamento soggiorno, tutti i partecipanti, versando solo la somma obbligatoria di € 8,00 a persona.
Art. 1 OGGETTO
L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento(con esclusione della quota di iscrizione)
dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del viaggio in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del
contratto di viaggio, se il viaggio e o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti
motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle,
genitori, suoceri, generi, nuore.
1.2 Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona
iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purchè assicurata, nonché del suo
coniuge o convivente more uxorio, dei suoi fratelli, sorelle, genitori, suoceri, nuore.
1.3 Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato.
1.4 Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro
(cassa integrazione, mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione.
1.5 Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili
dell’Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano
la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di
calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidenti al mezzo
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
1.6 Intimidazione a comparire davanti ad Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria
popolare, notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio.
Art. 2 SCOPERTO
Su ogni rimborso verrà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51,65 a carico dell’Assicurato.
Art. 3 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
3.1 Dall’assicurazione sono escluse le rinunce dovute a:
a) un’evento non previsto dal precedente art. 1 OGGETTO e successivi capoversi.
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio(salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1),
come pure le malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso
di alcolici; stato di gravidanza.
c) Motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.4.
d) Scioperi, negazioni di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni.
3.2 Qualora l’Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito
o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte
contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate agli art. 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6, il rimborso
verrà preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto.
3.3 Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano
annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art.1, ELVIA rimborsa le penali esistenti
alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiore a quelle effettivamente applicate (art. 1914 C.C.).
Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato. In caso di malattia o infortunio di una delle
persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di ELVIA di effettuare un controllo medico.
3.4 In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di ELVIA
di effettuare un controllo medico.
3.5 ELVIA ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli art. 1 e 4 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
E DISPOSIZIONI FINALI delle C.G.A.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente il CTA dove è stato prenotato il viaggio e scrivere,
entro cinque giorni, a Mondial Assistance Italia S.p.A. – Via Ampere 30, 20131 MILANO (Ufficio Sinistri,
Tel. Diretto 02/26609504), allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona
ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia. Inviare inoltre, anche se successivamente,
copia del contratto di vendita rilasciata dal CTA ai sensi del D. LGS n.11 del 17.3.95, copia del programma di viaggio e
relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per
l’annullamento emessi dall’organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di
viaggio in originale (biglietti, vouchers, visti ecc.).
L’Assicurato dovrà fornire ad ELVIA tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari.
Inoltre, concludendo l’assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura
l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo ad ELVIA l’uso delle informazioni
richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C:C:
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere ad ELVIA, fino a concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti
di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione ELVIA di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.
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